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Nell'ambito di una revisione contabile svolta in conformità [alla legge svizzera e agli SR-CH][alla legge svizzera, agli ISA e agli SR-CH][agli SR-CH][agli SR-CH e agli ISA][agli ISA] [2], esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione. Inoltre:
- individuiamo e valutiamo i rischi di anomalie significative nella chiusura contabile [1], imputabili a frodi o errori, definiamo ed eseguiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi ed acquisiamo elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non identificare un'anomalia significativa dovuta a frodi è più elevato rispetto al rischio di non rilevare un'anomalia significativa derivante da errori, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'entità [3]. [4]
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili applicati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, inclusa la relativa informativa.
- giungiamo a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio d'amministrazione [5] del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'entità [3] di continuare l'attività aziendale. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa nella chiusura contabile [1] oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare la cessazione della continuità aziendale da parte dell'entità [3].
- Applicabile unicamente alle chiusure contabili [1] allestite in conformità ai principi contabili volti a presentare una corretta rappresentazione («true and fair»):
valutiamo la presentazione, la struttura e il contenuto della chiusura contabile [1] nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se la chiusura contabile [1] rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire a una corretta rappresentazione.
- Applicabile unicamente alla revisione conformemente agli ISA-CH 600 di un conto di gruppo:
acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del gruppo per esprimere un giudizio sul conto di gruppo. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento della revisione del conto di gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio sul conto di gruppo.
- Applicabile unicamente in caso di applicazione anticipata dell’ISA-CH 600 (Revised) alla revisione di un conto di gruppo:
pianifichiamo la revisione del conto di gruppo e la svolgiamo per ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle unità economiche svolte all’interno del gruppo come base per la formazione di un giudizio di revisione sul conto di gruppo. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e della recensione della attività di revisione svolte ai fini della revisione del conto di gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul conto di gruppo.
- Applicabile unicamente per la revisione di un conto annuale che soddisfano la definizione di conto di gruppo ai sensi dell’ISA-CH 600 nm. 1 e 9 (j) (ad es. una società con succursali le cui informazioni finanziarie sono verificate da un revisore della componente):
acquisiamo elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno della società per esprimere un giudizio di revisione sul conto annuale. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento della revisione del conto annuale. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione del conto annuale.
- Applicabile unicamente per la revisione di un conto annuale che soddisfano la definizione di conto di gruppo ai sensi dell’ISA-CH 600 (Revised) nm. 1 e 14 (k) (ad es. una società con succursali le cui informazioni finanziarie sono verificate da un revisore della componente):
pianifichiamo la revisione del conto annuale e la svolgiamo per ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle unità economiche svolte all’interno della società come base per la formazione di un giudizio di revisione sul conto annuale. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e della recensione della attività di revisione svolte ai fini della revisione del conto annuale. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione del conto annuale.
Comunichiamo al Consiglio d'amministrazione o al suo comitato competente [6], tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Applicabile unicamente alle entità quotate:
Forniamo al Consiglio d'amministrazione o al suo comitato competente anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili e comunichiamo loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Applicabile unicamente se vengono comunicati aspetti chiave della revisione contabile:
Tra gli aspetti comunicati al Consiglio d'amministrazione o al suo comitato competente, identifichiamo quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione della chiusura contabile [1] del periodo in esame e che costituiscono quindi gli aspetti chiave della revisione contabile. Descriviamo questi aspetti nella nostra relazione, salvo che la legge o altre disposizioni regolatorie ne proibiscano la pubblicazione. In casi estremamente rari, possiamo giungere alla conclusione di non comunicare un aspetto chiave nella nostra relazione, in quanto sarebbe ragionevole supporre che le conseguenze negative che ne deriverebbero eccedano i vantaggi di una tale comunicazione per l'interesse pubblico.
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[1] A seconda dell'oggetto di revisione, per analogia anche per conto annuale / conto di gruppo / conto intermedio / rubriche specifiche di una chiusura contabile.
[2] Per analogia per le norme e gli standard indicati al punto «Elementi alla base del giudizio» della relazione di revisione.
[3] Per analogia anche per la società / il gruppo / l'istituto di previdenza.
[4] Nei casi in cui il revisore ha anche la responsabilità di emettere un giudizio sull'efficacia del controllo interno nell'ambito della revisione della chiusura contabile, va omessa la frase «e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'entità [3]».
[5] oppure con il management e, se pertinente, con i responsabili delle attività di sorveglianza.
[6] Se non applicabile, omettere «risp. con il suo comitato competente».